Quando si può non utilizzare una graduatoria

Siamo a fine anno. Sappiamo bene che alcune procedure concorsuali rischiano di non chiudersi con la graduatoria entro l’esercizio. Tra l’altro, quest’anno, c’è pure la novità del turn-over che dal 2025 torna in gran parte degli enti locali (quelli con più di venti dipendenti a tempo indeterminato).

Nell’attesa di capire se saranno fatte salve le assunzioni già avviate (così come era successo con il DM 17/03/2020), vi segnalo quanto affermato, tra le altre cose, dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 4 novembre 2024, n. 28319:

Risulta legittima la decisione di non procedere all’assunzione (del vincitore già in graduatoria) quando la clausola del bando di concorso non sia meramente potestativa ma, bensì, condizionata, alla permanenza del quadro normativo (ivi comprese le norme di finanza pubblica e/o la sussistenza della copertura finanziaria) e/o all’emergere di nuove esigenze organizzative, subordinando, pertanto, il venir meno dell’efficacia del provvedimento originario ad un successivo e concreto apprezzamento dell’attualità dell’interesse pubblico alla stregua degli indicati parametri.

 

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