Con la Deliberazione n. 19/2024 la Sezione Autonomie ha fatto un bel riassunto delle regole del DM 17/03/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni.
Tanti gli aspetti esaminati sfociati, poi, in questo principio di diritto
«Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella
determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti
di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza
contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia
previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel
2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014
da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».