Caos assunzioni 2025

Manca poco più di un mese a fine anno, gli enti locali sono in fase di conclusione delle procedure concorsuali e ancora non si hanno certezze sui limiti e sul regime per assunzionale per il 2025.

Se anche dovesse sparire lo spettro del turn-over al 75% (come sapete l’Anci ne ha chiesto la cancellazione dalla Legge di Bilancio), adesso ci si è messa anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con la Deliberazione n. 19/2024 ha scombussolato le carte in gioco.

Infatti, il principio di diritto della Deliberazione così conclude: Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.

Questa cosa, non è vera. O almeno non è quello che dice il DM 17/03/2020 il quale afferma una cosa ben diversa: “I comuni virtuosi  possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.

Il turn-over al 100% indicato dalla Corte dei Conti non c’entra proprio niente.

E c’è da sottolineare che dal 2025 – se non arrivasse il turn-over al 75% -, non essendoci più la Tabella 2 del DM in quanto applicabile fino al 2024, gli spazi assunzionali tendenzialmente sarebbero maggiori e non minori rispetto agli anni scorsi. Affermare che i comuni virtuosi hanno come limite il turn-over al 100% è palesemente incoerente con le finalità dell’art. 33 del d.l. 34/2019 ed erroneo rispetto ad una lettura letterale e sistematica della norma.

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