Contratto integrativo non stipulato entro l’anno. Le conseguenze

C’è una cosa che spesso non viene proprio considerata: che NON è obbligatorio stipulare un contratto integrativo tutti gli anni. Lo dice chiaramente l’art. 8 del CCNL 16/11/2022.

Nonostante ciò, si sono spesi anni per cercare di capire – anche alla luce di Deliberazioni alquanto critiche delle Sezioni regionali della Corte dei Conti – che cosa succede al Fondo delle risorse decentrate se manca, appunto, il Contratto Integrativo (che va ridetto, non è obbligatorio).

I principi contabili lo avevano già detto, ma si vede che non bastava. Poi, per fortuna la questione è approdata definitivamente alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, con la Deliberazione n. 20/2024, ha finalmente messo i puntini sulle “i” nonostante fosse tutto già chiaro.

Ecco il principio di diritto

«Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».

Insomma, se in un anno non si contratta, per “salvare” sia la parte stabile che la parte variabile del fondo è necessario che vi sia la costituzione del Fondo con la certificazione dell’Organo di Revisione.

Peccato solo che tutto ciò era già scritto da anni nei principi contabili.

Ma si sa, a volte neppure si vuole credere all’ovvio.

 

 

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