La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la delibera n.119/2024/PAR del 26 novembre 2024, dopo una dettagliata disamina normativa e giurisprudenziale, ha conclusivamente espresso il seguente avviso:
“- con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, c. 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento;
– ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”.
Resta fermo l’obbligo dell’ente di fornire un’adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia (sezione delle Autonomie n. 1/2017).
Le deroghe al limite, espressamente consentite dalla normativa vigente, sono:
– assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali (art. 22, comma 1, d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017);
– possibilità per gli ambiti territoriali sociali e per i comuni di effettuare assunzioni di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (art. 1, comma 200, legge 205/2017 e art. 1, comma 801, legge 178/2020);
– assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 (art. 31-bis, d.l. 152/2021, convertito in legge 233/2021).