Ci si è chiesti a quali finalità del fondo delle risorse decentrate sia possibile destinare l’incremento previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto PA.
La risposta è semplice: essendo risorse stabili, possono andare a finanziare teoricamente tutte le voci dell’articolo 80 del CCNL 16.11.2022.
Vale a dire:
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premi di performance organizzativa;
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premi di performance individuale;
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indennità condizioni di lavoro;
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indennità di turno e di reperibilità;
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indennità per specifiche responsabilità;
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indennità di funzione e di servizio esterno;
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nuovi differenziali stipendiali;
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misure di welfare integrativo.
Un’avvertenza è però necessaria: siamo ormai a fine anno e ogni modifica al contratto decentrato potrà produrre effetti solo dalla stipula in avanti, dopo i passaggi di certificazione.
Sul piano operativo, quindi, è facile immaginare che le parti si orienteranno soprattutto su tre voci: i differenziali stipendiali, la performance e, se ci sarà il tempo per costruirlo, anche il welfare. Su quest’ultimo fronte, tuttavia, il calendario è davvero stretto. Sui differenziali stipendiali è obbligo la contrattazione definitiva entro il 31.12.2025 per dare decorrenza 01.01.2025. E sulla performance: beh, lì è tutto più facile… aumentando il budget a disposizione basterà applicare i criteri già presenti nell’ente.
E poi, superato ciò che purtroppo ormai è diventato urgente, se ne riparlerà con più calma nel 2026.

