Il nuovo CCNL del 23 febbraio (art. 16) porta a 22.000 euro il valore massimo della retribuzione di posizione delle Elevate qualificazioni. È una novità importante, ma va letta con attenzione.
In concreto, ecco i quattro punti da tenere a mente.
1. Nessun automatismo
Il contratto alza il tetto, ma non aumenta nulla da solo.
Gli importi in pagamento non cambiano automaticamente. L’ente deve decidere se intervenire oppure no.
2. Serve uno stanziamento vero
Le risorse per le EQ non sono un fondo autonomo: sono uno stanziamento annuale.
Se si vuole aumentare la retribuzione di posizione, occorre una decisione di bilancio e una copertura effettiva. Il semplice richiamo ai 22.000 euro non legittima l’incremento.
3. Restano tutti i vincoli
L’eventuale aumento deve rispettare:
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il tetto del trattamento accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 – limite 2016);
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i limiti generali di spesa di personale (art. 1, commi 557 e 562, legge 296/2006).
Il contratto amplia lo spazio teorico, ma i paletti finanziari restano.
Inoltre, va verificato il rispetto della quota minima del 15% destinata alla retribuzione di risultato: se cresce la posizione, deve restare in equilibrio anche la parte premiale.
4. Non serve per forza rifare la graduazione
L’innalzamento del massimale non impone una nuova pesatura delle posizioni.
La graduazione si rivede quando cambia l’organizzazione o le funzioni.
Se l’assetto resta invariato, il punto non è rifare la pesatura, ma semplicemente modificare il raccordo tra i punteggi della graduazione con gli euro assegnati alle elevate qualificazioni.
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