Le novità sulla mobilità in vigore da quest’anno non hanno assopito dubbi e prassi sulla mobilità per interscambio.
Sull’istituto vi sono stati vari interventi interpretativi. Si segnala, in particolare, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica che è disponibile al seguente link: https://www.mobilita.gov.it/documenti/08_Nota_DFP_27_marzo_2015.pdf nella sezione di seguito riportata:
“Mobilità per interscambio
La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l’obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi. A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011. In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.”
In sintesi, come suggerito dal Dipartimento:
a) i due soggetti interessati devono presentare domanda di disponibilità all’interscambio ai due comuni;
b) ciascun ente deve inviare, anche solo via email, ai propri dipendenti di area e profilo professionale pari a quello oggetto della procedura, un’informativa sull’opportunità di copertura di un posto in un altro comune;
c) in assenza di controinteressati, il passaggio potrà essere attuato e quindi sarà possibile predisporre la determinazione di trasferimento completa di tutti gli elementi necessari. Una sola determinazione che autorizza l’interscambio, assume il nuovo lavoratore e contemporaneamente cessa il rapporto con il dipendente oggetto del passaggio. Seguirà, come di consueto, il contratto individuale di lavoro.
L’attuazione della mobilità per compensazione, ovviamente, è una procedura del tutto volontaria e rientra nella discrezionalità del dirigente/responsabile dell’ente dare corso alla procedura oppure non ritenerla percorribile anche in considerazione delle caratteristiche dei soggetti coinvolti che dovranno necessariamente presentare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio conoscitivo.
