Il limite al trattamento accessorio non si divide in compartimenti separati. Non c’è un tetto per il fondo dei dipendenti, uno per le Elevate qualificazioni, uno per la dirigenza e uno per il segretario. Il limite è unico e riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio dell’ente, a prescindere dal fatto che siano collocate nel fondo oppure direttamente a bilancio.
È questo il principio ribadito dalla Corte dei conti Lombardia con la deliberazione n. 216/2026/PAR. La conseguenza è particolarmente importante quando un ente riorganizza la propria struttura, ad esempio istituendo per la prima volta la dirigenza o ridefinendo il sistema delle EQ.
In questi casi non nasce automaticamente nuovo spazio finanziario. Le risorse per la dirigenza possono essere determinate anche facendo riferimento alle medie retributive di enti comparabili, ma sempre nel rispetto del limite complessivo previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, adeguato secondo il meccanismo dell’articolo 33 del Dl 34/2019.
Quindi, se il margine complessivo non aumenta, per finanziare una nuova componente del trattamento accessorio occorre ridurne un’altra. La riorganizzazione può cambiare la distribuzione delle risorse, non il tetto entro cui esse devono restare.
