Spese di personale, addio al limite

Il Decreto Legge 144/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene una disposizione destinata a cambiare in modo significativo la programmazione del personale di Regioni ed enti locali.

L’articolo 2 stabilisce che alle amministrazioni soggette alla disciplina dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006.

Per gli enti destinatari del sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria vengono meno i vecchi tetti storici rappresentati dalla media della spesa di personale del triennio 2011-2013 e, per gli enti un tempo non soggetti al patto di stabilità, dalla spesa sostenuta nel 2008.

La fine del doppio binario

Dal 2020, per i Comuni, la possibilità di assumere personale è determinata principalmente dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo il meccanismo introdotto dall’articolo 33 del decreto-legge 34/2019 e dal decreto ministeriale 17 marzo 2020.

Il nuovo sistema si è però sovrapposto ai precedenti vincoli senza sostituirli completamente. Gli enti hanno dovuto verificare contemporaneamente:

  • la sostenibilità finanziaria delle assunzioni;
  • il rispetto dei valori soglia previsti dall’articolo 33;
  • il contenimento della spesa complessiva entro i limiti storici della legge 296/2006.

Non sempre le due verifiche conducevano allo stesso risultato. Un ente poteva disporre di capacità assunzionale secondo il nuovo sistema, ma incontrare ancora difficoltà nel rispetto della media 2011-2013 o del limite della spesa 2008.

Con il nuovo decreto questa sovrapposizione viene eliminata. Per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni soggetti all’articolo 33, il parametro di riferimento diventa quello della sostenibilità finanziaria, senza il secondo controllo sui tetti storici.

Non significa, naturalmente, che scompaiano tutti i vincoli. Restano gli equilibri di bilancio, i valori soglia dell’articolo 33, le verifiche sulla sostenibilità finanziaria e i limiti specifici previsti per determinate tipologie di spesa. Resta anche il tetto al trattamento accessorio dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.

Più semplice applicare l’articolo 14, comma 1-bis

Uno degli effetti operativi più immediati riguarda l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 25/2025.

La disposizione consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel rispetto dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019 e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio oltre il limite del 2016, entro la misura prevista dalla stessa norma.

La deroga introdotta dall’articolo 14, comma 1-bis, riguarda espressamente il limite del trattamento accessorio. Fino a oggi, però, l’incremento delle risorse continuava a incidere sulla spesa complessiva di personale e doveva quindi essere verificato anche rispetto ai commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006.

Era questo uno dei principali elementi di difficoltà applicativa: la norma consentiva di superare il tetto del salario accessorio, ma non neutralizzava espressamente gli effetti sul limite generale della spesa di personale.

Con la disapplicazione dei commi 557, 557-quater e 562, questo secondo ostacolo viene meno per gli enti soggetti all’articolo 33. L’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, continuerà a richiedere:

  • il rispetto della sostenibilità finanziaria;
  • il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio;
  • l’asseverazione dell’organo di revisione;
  • il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disposizione.

Non sarà però più necessario confrontare l’incremento anche con la media della spesa 2011-2013 o con il valore del 2008.

Il collegamento è reso ancora più evidente dall’ipotesi di CCNL Funzioni locali 2025-2027, che inserisce espressamente tra le risorse stabili del Fondo quelle stanziate ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 25/2025.

Il nuovo contratto e il decreto PA finiscono quindi per muoversi nella stessa direzione: rendere concretamente utilizzabile una facoltà che, fino a oggi, si è scontrata con la coesistenza di limiti costruiti secondo logiche e parametri differenti.

P.S. Con i commi 557 e 562 se ne va anche un piccolo pezzo della mia storia professionale. Ho iniziato a fare formazione proprio spiegando quali voci entravano nel calcolo e quali ne restavano escluse. È giusto andare avanti, ma salutare dopo vent’anni norme che ci hanno fatto studiare, discutere e diventare più precisi lascia comunque un po’ di malinconia.

6 pensieri su “Spese di personale, addio al limite

  1. Luca Marini dice:

    GRAZIE di cuore per tutti i commenti, le spiegazioni, gli approfondimenti di questi anni relativamente al limite…ma la malinconia proprio no, dai! Finalmente ce lo siamo tolti dalle..

  2. Carmela Picariello dice:

    Grazie sempre dottor Bertagna per i suoi preziosi ed illuminanti contributi, ma , il co.557, era diventato un mausoleo bizantino sensa senso, che ci creava solo tanta inutile fatica.

  3. Gianluca Bertagna dice:

    Le unioni di comuni vivono di riflesso dei comuni e nascendo per razionalizzare la spesa difficilmente potranno mai avere facoltà assunzionali proprie oltre al poter sostituire i cessati.

    Ma non si sa mai…
    🙂

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