Anche le cose apparentemente più ovvie, nel pubblico impiego, ogni tanto hanno bisogno di una conferma ufficiale.
È il caso delle graduatorie formate al termine delle procedure di mobilità volontaria. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che non funzionano come quelle dei concorsi pubblici e non possono rimanere a disposizione dell’ente per coprire altri posti che si rendano successivamente vacanti.
La ragione sta nella natura stessa dell’istituto. La mobilità prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non costituisce un nuovo accesso dall’esterno, ma una cessione del contratto di lavoro tra amministrazioni. La selezione serve quindi a individuare il dipendente più adatto alle specifiche esigenze organizzative e al singolo posto indicato nell’avviso.
Una volta perfezionato il trasferimento del candidato prescelto, la procedura si esaurisce. Per coprire un ulteriore posto non è possibile chiamare il secondo classificato: occorre avviare una nuova mobilità oppure utilizzare uno degli altri strumenti di reclutamento previsti dall’ordinamento.
Lo scorrimento resta possibile soltanto quando il primo trasferimento non arriva a conclusione: ad esempio, per rinuncia del candidato, mancato rilascio del nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta.
Insomma, la graduatoria c’è, ma ha una missione molto precisa: portare a termine quella procedura e coprire quel posto. Poi, concluso il viaggio, arriva al capolinea

mah, forse non ha nemmeno molto senso che alla fine della procedura si formi una graduatoria…