Le Sezioni riunite si sono espresse sulla questione del turn-over del 20% per gli enti soggetti a patto e l’inclusione o meno nella percentuale delle forme di lavoro flessibile.
Queste le conclusioni.
“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali“.
Io sono rimasto senza parole. Sull’argomento avevo già avuto modo di scrivere e non cambio opinione (https://www.gianlucabertagna.it/2011/04/10/corte-lombardia-turn-over-e-tempo-determinato/).
Aggiungo solo due o tre considerazioni:
1. vorrei sapere come faranno ora gli enti che hanno servizi per l’infanzia o scuole materne a gestione diretta per le quali spesso vi sono assunzioni giustamente a tempo determinato. Il 20% di quelle precedenti… praticamente è niente. Ah, giusto… a volte mi scordo: ci vogliono proprio far chiudere tutto e esternalizzare.
2. La Corte crea delle eccezioni:
– casi previsti da legge (e siamo tutti d’accordo, ad esempio quota obbligatoria per i soggetti disabili)
– urgenza e servizi infungibili e essenziali.
Questi ultimi casi sono estremamente discrezionali. Della serie: con un po’ di immaginazione ogni amministrazione… Eh, ma io non ho immaginazione, quindi mi fermo.
3. Spese di personale. Nel 2011 già si abbassano per le assunzioni a tempo indeterminato (20% anno precedente), ora si abbassano anche per le assunzioni a tempo determinato (20% anno precedente), il fondo non può essere aumentato. Quindi, automaticamente le spese 2011 saranno più basse del 2010. E questo va bene, ma dove sta il problema? Poichè gli enti soggetti a patto devono ridurre rispetto all’anno precedente (Sezione Autonomie della Corte) nel 2012 non si potranno portare a termine nemmeno le assunzioni del 20% delle cessazioni 2011. Provare per credere. Amen.
Ok, non mi rimane che allegare la delibera.
ALLEGATO: CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE – DELIBERA N. 46-2011
Grazie come sempre! Tra l’altro, questa delibera contraddice completamente la delibera n. 20/CONTR/11 della stessa Sezione (stesso Presidente!)..
..anche se viene citata come atto inerente gli enti non assogettati al patto.
Non si sa più cosa fare. Ma dove andremo a finire…. La delibera della Corte dei Conti 20/CONTR/11 che sostiene che le collaborazioni coordinate continuative non rientrano nel limite del 20%. Ma le collaborazioni CO.CO non fanno parte dei contratti atipici e rientranti nei contratti a termine e/o flessibili. Quindi com’è possibile che si possano fare le collaborazione CO.CO. e non i contratti a tempo determinato? Mi sembra una deliberazione senza nessuna logica e che le due deliberazioni si contraddidocono l’una con l’altra. Ma c’è un buon senso ed una logica? Mi pare ormai che siamo alla frutta. Peraltro l’intepretazione…..ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali“. Ma da dove viene tutto questo? Non cè limite……..
Mi domando ora come si collochi, stante l’attuale quadro normativo e soprattutto interpretativo, l’istituto della mobilità volontaria.
Non vi è più certezza alcuna.
Grazie carissimo Bertagna, attendo eventuali ulteriori riflessioni sull’argomento.
Io in realtà e leggendo la delibera 20/2011 avevo paura si giungesse a questo risultato. Se la si legge bene la venti parla proprio del caso specifico (leggende bene anche il quesito del comune) e la Corte dice eccezzionalmente..per questo caso…Ciò non toglie che a me, che però premetto non ho un centesimo delle professionalità dei giudici, sembra invece un po’ contradditoria questa delibera. Sembra che la motivazione stia nell’ottica di contenere la spesa..allora il contenimento della spesa è fissato dall’art.1 comma 557 della L.296/2006 che a questo punto è del tutto superfluo, ma perchè allora il legislatore l’ha pure recentemente modificato indicando i principi a cui riferirsi e non l’ha del tutto eliminato, considerando che se si può assumere solo nel 20% del totale complessivo della spesa di personale, certo il risparmio è garantito (tanto i fondi non possono aumentare per art.9 comma 2bis 78/2010). Poi sinceramente non capisco cosa intenda quando afferma che il legislatore lascia all’autonomia degli enti decidere le modalità di assunzioni, stabili o precarie…”la legislazione vigente non esprime un principio di preferenza per le modalità precarie o temporanee d’impiego”…cado dal fico!!! l’art.36 del D.Lgs 165/2001 è stato abrogato o modificato??? fino a ieri non si diceva che non bisognava creare precariato etc…A me sembra un’interpretazione letterale della norma che poi si contraddice ancora aggiungendo la frase dei servizi infungibili ed essenziali. Nessuna norma poi dica quale siano i servizi infungibili ed essenziali (a meno a me non risulta ma qui può darsi che mi sbaglia)…Insomma nel mio piccolo mi sembrava molto più coerente e vicino allo spirito della normativa calcolare il 20% sul tempo indeterminato e per il restante personale rimaneva il vincolo del comma 557…Ora poi, visto che la normativa è del 31 maggio 2010 e noi abbiamo da bravi enti fatto la nostra programmazione a fine 2010, cosa ne facciamo di una tale interpretazione a settembre 2011??? Blocchiamo tutto ciò che rimane del 2011 e provvederemo per il 2012…chiedo, quanto è pericoloso non conformarsi alle Sezioni Riunte? Qualcuno ha la nota della Funzione Pubblica citato dalla deliberazione DFP 0028721 P-4.17.1.7.4 del sei maggio 2011?
Scusate, non ho riletto e così, tra le altre cose, ho pure sbagliato il congiuntivo!!! ..
Mi unisco anch’io è possibile vedere questa circolare della funzione pubblica che non si riesce a trovare DFP 0028721 P-4.17.1.7.4 ? Grazie per chi ce l’ha e che ci da la possibilità di leggerla quantomeno
Ma cosa intendono per nuove assunzioni? Le proroghe o rinnovi di contratti a tempo determinato non dovrebbero essere nuove assunzioni.
Nella deliberazione 46/CONTR/2011 la Corte dei Conti afferma testualmente che “La disposizione (leggasi l’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010) vuole evidentemente evitare, salve le espresse eccezioni di legge e quelle ricavabili dai principi generali, che la spesa di personale del 2011 possa raggiungere o superare quella del 2010. Ciò avverrebbe, al contrario, laddove fosse consentito ad enti, che non presentassero cessazioni di rapporti nell’anno precedente, di procedere ad assunzioni straordinarie ed a tempo parziale”. Possibile che la Corte si dimentichi dell’obbligo di riduzione delle spese di personale imposto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e dell’esistenza della correlata sanzione in caso di mancato rispetto di tale obbligo? Sinceramente sono sbalordito.
Qualcuno mi può dire se nel computo delle spese di personale si annovera quello finanziato totalmente da finanziamenti comunitari e che quindi non gravano sul bilancio dell’ente locale? Resta fermo cioè quanto si desume da una precedente delibera delle sezioni riunite della CdC (la n. 7 del febbraio 2011)?
grazie
è proprio il caso di dirlo a voce alta: “non ci resta che piangere”. L’ultima speranza è che la Corte costituzionale dichiarasse incostituzionale l’art. 14, comma 9 in quanto palesemente in contrasto con l’art. 117 della costituzione. Speriamo bene!
Ritengo che alle norme si debba dare non solo un senso ma anche un “buon” senso … non lo vedo nell’interpretazione che il 20% della spesa delle cessazioni si riferisca anche al tempo determinato. La ratio legis ritengo sia quella di non voler consolidare spesa per personale e quindi limitare le assunzioni a tempo indeterminato. Per il resto (t. determinato) basta e avanza il limite ex comma 557 e il tetto del 40% sulla spesa corrente. Tra l’altro sfido chiunque a trovare un sistema di calcolo.. le spese per i t. determinati non si possono certo rapportare ad anno.. e se io assumo un t . determinato per gli ultimi mesi del 2011 per quanti mesi possono tenere quel dipendente nel 2012?
Un’altra cosa da valutare, sempre, è la credibilità di chi fornisce interpretazioni e, soprattutto, la sostenibilità delle stesse. Le sezioni riunite della corte dei conti dovrebbero essere credibili, come lo sono l’Rgs, la funziona pubblica e tutti coloro che, in questi ultimi anni, più che interpretare “manipolano” e aggiungono loro “norme” alla norma stessa.
A parte che le sezioni riunite hanno cambiato idea rispetto alla precedente delibera n. 20 del 4.4.2011, purtroppo anche queste sono cadute nel vezzo non solo di interpretare ma anche di assurgere al ruolo di legislatori: se la norma pone come limite il 20% e non prevede eccezioni, qualcuno mi spiega come può la corte dei conti inventarsi deroghe al limite del 20%, dovute a “somma urgenza, assicurazione di servizi infungibili ed essenziali”, citando per questo una circolare della conferenza presidenti regioni-funzione pubblica (anche questa conferenza diventa legislatore?).
Quindi, per superare il vincolo della norma dovrei inventarmi di definire le fattispecie di “somma urgenza, assicurazione di servizi infungibili ed essenziali”… certo la norma non la rispetterrei (non prevede eccezioni) ma se sarò giudicato dalla corte dei conti (procura) per danno erariale dovuto ad assunzioni che non potevo effettuare, potrò invocare la colpa lieve in quanto la corte dei conti stessa (i loro colleghi delle sezioni riunite di controllo) mi hanno suggerito la scappatoia.
Un tempo si diceva plurimae leges in pexima repubblica o cose simili … e il legislatore era uno solo!
Propongo:
– motivando con la contraddittorietà contenuta nel parere della corte n. 46/2001 – limitazioni sul t. determinato non previste da legge e scappatoie con eccezioni non previste da legge, di dichiarare di non condividerne i contenuti;
– -di tenere fermo il limite del 20% per il tempo indeterminato, agevolmente computabile;
– precisare che per il t. determinato i limiti sono quelli noti del 557 e del 40% della spese del personale.
Questo pur cosciente che con “somma urgenza, assicurazione di servizi infungibili ed essenziali” avrei potuto molto di più, ma io sarei tentato di rispettare ancora i “fondamentali” del diritto..
Giorgio Bonaldo
Ma con il ricorso al concetto di “servizi infungibili o di somma urgenza” etc, può assumersi in deroga al turn over solo a tempo determinato (come sembererebbe nel combinato disposto del quesito del Sindaco e della risposta della Corte) o anche a tempo indeterminato???