La Corte dei Conti Sezioni Riunite ha rettificato la deliberazione n. 11/Contr/2012 nella parte in cui si parlava di assunzioni negli enti locali non soggetti a patto di stabilità.
La nuova versione conferma le regole precedenti per i piccoli enti. Ecco qua il link per la lettura della nuova Deliberazione rettificata.
Quindi: tutto sistemato. Per il 2012 gli enti non soggetti a patto continueranno ad assumere nel limite delle cessazioni dell’anno precedente ai sensi dell’art. 1 comma 562 della Finanziaria 2007. Pericolo scongiurato.
Di seguito quanto avevo scritto ad Aprile, ora superato dalla Deliberazione rettificata.
Stefania, che ringrazio, mi ha fatto notare quella che potrebbe essere definita “una svista” nell’ultima deliberazione n. 11/Contr/2012 della Corte dei conti Sezioni riunite in materia di lavoro flessibile (questo il collegamento: https://www.gianlucabertagna.it/2012/04/21/le-sezioni-riunite-sulla-riduzione-del-lavoro-flessibile/).
Ad un certo punto (pagina 7 in fondo) del documento si legge:
Sul punto va riportato che la relativa disciplina è stata oggetto di una puntualizzazione, in quanto con l’art. 4 comma 103 della legge di stabilità 2012 sono state inserite al comma 7, primo periodo, dopo: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» le seguenti parole: «a tempo indeterminato».
E’ stato così chiarito che la restrizione alle assunzioni di personale valida per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, che ne rende possibile l’effettuazione nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, riguarda esclusivamente i rapporti a tempo indeterminato, e non si estende alle assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Le cose, come sappiamo, non stanno così. Almeno per le stesse Sezioni riunite della Corte dei conti in quanto con la Deliberazione n. 3/2011 avevano ritenuto che gli enti non soggetti a patto continuassero ad avere la regola di “una assunzione per una cessazione” prevista al comma 562 della finanziaria 2007.
Infatti vi era scritto in quella delibera:
Sulla base di tali considerazioni, che appaiono fondate sia sul piano testuale, che logico sistematico, ne deriva, con riferimento allo specifico thema decidendum, che, per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica disciplina posta dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al generale vincolo relativo all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti.
Chi ha ragione quindi?
A. La Corte dei conti Sezioni riunite con la Delibera n. 3/2011?
B. La Corte dei conti Sezioni riunite con la Delibera n. 11/2012?
C. Il legislatore che in effetti non ha fatto nessuna distinzione tra enti soggetti e non soggetti a patto? (Avevo approfondito la questione a questo link tempo fa: https://www.gianlucabertagna.it/?s=mi+sono+sbagliato).
Per fortuna dal 2013 saremo tutti soggetti a patto di stabilità. Unica “bella” notizia!
Ma come si può lasciare per anni una materia così importante totalmente in mano alla giurisprudenza. Possibile che non si riesca a definire un impianto legislativo con criteri ragionevoli che contemperino l’esigenza di contenere la spesa complessiva del personale con quella di assicurare alla cittadinanza i servizi indispesabili? Ad ogni modifica legislativa si deve assistere a questo spreco di energie pubbliche delle sezioni regionali che si cimentano in svariate interpretazioni sulle quali si impongono dopo qualche mese le sezioni riunite, a volte smentendo se stesse. E fa anche ridere, per quanto faccia spesso comodo, che tali interpretazioni arrivino a conclusioni totalmente diverse da quella che sembrava la volontà del legslatore. MA BASTAAA….