Segnalo la seguente News contenente indicazioni in merito ad una sentenza del Consiglio di Stato inerente il rapporto tra lo scorrimento delle graduatorie e lo svolgimento di un nuovo concorso.
Sottolineo, però, che si tratta di eventi nati prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 del d.l. 101/2013 (https://www.gianlucabertagna.it/2017/03/25/quali-graduatorie/) che ha fortemente modificato l’istituto dello scorrimento delle graduatorie.
Accesso – Deroga principio preferenza scorrimento graduatoria vigente – Criteri
“Benché lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci costituisca la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, mentre l’indizione del nuovo concorso rappresenta l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, purtuttavia, questo principio, come tiene a precisare l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, non è assoluto, poiché in alcuni casi la determinazione di ricorrere a nuove procedure concorsuali per reclutare personale risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell’obbligo della motivazione”.
Questo quanto ricordato dal Consiglio di Stato – sezione IV – con sentenza n. 3329 del 6 luglio 2017, relativamente al ricorso di un candidato ad una selezione pubblica (bandita nel 1993 e conclusa nel 1999) avverso il diniego dell’amministrazione procedente rispetto l’istanza di scorrimento della graduatoria inoltrata dallo stesso (nell’anno 2005).
Nel dettaglio, riconoscendo la legittimità dell’operato della PA, il Collegio illustra che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira.
Fattispecie, peraltro, realizzatasi nel caso in esame ove, in disparte l’oggettiva risalenza del bando, nel frattempo erano intervenute sostanziose modifiche legislative, le quali avevano evidentemente comportato una decisa soluzione di continuità rispetto al passato che rendeva assolutamente logica la scelta dell’amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria e di indire un nuovo concorso; scelta che, peraltro, non necessitava di esplicita e specifica motivazione proprio alla luce dell’evidenza normativa circa il radicale cambiamento del complessivo assetto del settore.